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CONTRATTI DI LOCAZIONE: Recesso anticipato senza preavviso? Si, se incorrono “gravi motivi”
Il contratto di locazione è regolato nella totalità dei casi da una clausola che non permette la possibilità di sciogliere, da entrambe le parti, il rapporto locativo senza rispettare delle tempistiche di preavviso stabilite e che solitamente corrispondono a tre o sei mesi, il tutto nel rispetto dei diritti del locatore e del conduttore.
Il preavviso dovrà sempre essere comunicato tramite raccomandata A/R o consegnata e controfirmata a mano per poter stabilire l’inizio del preavviso.
In rare circostanze, però, è possibile ottenere da parte dell’inquilino, una disdetta anticipata senza preavviso se incorrono “gravi motivi”.
La legge, a tutela del conduttore dell’immobile, ha stabilito una serie di motivazioni estranee alla volontà dell’inquilino, imprevedibili e sopravvenute successivamente alla firma del contratto, come ad esempio:
– Improvviso licenziamento dal posto di lavoro;
– Trasferimento in un’altra città per giustificato motivo documentato lavorativo o di natura familiare;
– Difetti strutturali riscontrati nell’immobile e non risolvibili.
Ovviamente, nella decisione di cambiare città non può rientrare come grave motivo, la scelta libera di spostarsi in un’altra città per proprio gusto e/o per acquisto prima casa.
LA COMUNICAZIONE di risoluzione del contratto di locazione senza preavviso, va inoltrata al locatore dell’immobile analogamente alla disdetta classica (preferibilmente si consiglia una comunicazione verbale al proprietario esponendo le proprie motivazioni) e nella raccomandata o PEC verranno specificati, oltre gli estremi del contratto oggetto di recesso, anche la causa dell’annullamento improvviso, indicando se la motivazione rientra tra le cause: sopravvenute e imprevedibili, non dipendente dalla volontà del conduttore o di carattere oggettivo.



